Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art.28 della legge n.118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola primari e secondaria di I grado) viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
A tutti gli altri utenti viene richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dal Comune
Le tariffe saranno differenziate in base alla individuazione degli utenti ed alla tipologia del servizio di cui usufruiscono, così come segue:
- A) Tariffa normale per gli ammessi al servizio;
- B) Aventi diritto che richiedono una sola corsa;
Le tariffe corrisposte sono individuate in funzione dell’ISEE famigliare e di eventuali altri figli che usufruiscono dello stesso servizio di trasporto scolastico, in base a quanto stabilito ogni anno dall’amministrazione;
La tariffa assegnata per ogni tipologia di utente e di servizio sarà annuale e andrà corrisposta indipendentemente dal numero delle corse effettuate.
Non sono previsti rimborsi della quota corrisposta in caso di rinuncia al servizio durante l’anno scolastico.